(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 101 del
                         1° dicembre 2021). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costitizione; 
  Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  e,  in
particolare, l'art. 51; 
  Vista la legge regionale 29  dicembre  2020,  n.  99  (Bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023); 
  Vista la  legge  regionale  6  agosto  2021,  n.  32  (Bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione); 
  Visto il parere favorevole del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
espresso in data 5 novembre 2021, ai sensi dell'art.  3  della  legge
regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori
dei conti della Regione Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e  di
spesa del bilancio di previsione finanziario  2021-2023  in  funzione
delle esigenze di spesa di parte corrente,  in  conto  capitale,  per
incremento  di  attivita'  finanziale  e   per   rimborso   prestiti,
intervenute  successivamente  all'approvazione  del  bilancio  stesso
(legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99), da realizzarsi  nel  corso
dell'esercizio di riferimento; 
    2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione  di  nuove  o
maggiori  spese,  alla  cui  copertura  si  provvede  attraverso   la
previsione di nuove entrate,  attraverso  il  ricorso  al  credito  e
tramite l'utilizzo  di  risorse  finanzi  ari  e  gia'  stanziate  in
bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e  riduzione  degli
accantonamenti di bilancio); 
    3. Per consentire l'immediata adozione degli atti  amministrativi
conseguenti,  e'  necessario  disporre  l'entrata  in  vigore   della
presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Variazioni alle previsioni di entrata e  di  spesa  del  bilancio  di
                  previsione finanziario 2021-2023 
 
  1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione
finanziario  2021-2023  sono   apportate   le   variazioni   indicate
nell'allegato A «Variazioni al  Bilancio  di  previsione  finanziario
2021-2023 - Entrata» e nell'allegato B  «Variazioni  al  Bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023 - Spesa». 
  2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di
entrata e di spesa del bilancio di previsione  finanziario  2021-2023
sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti
risultanze: 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.